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Statuto

Benvenuto in UniCredit & Universities!

In data 17 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione. Analoga approvazione è poi avvenuta ad opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa in data 3 giugno 2009. Il nuovo Statuto è stato infine definitivamente approvato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed iscritto al registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. 

Scarica lo Statuto - PDF

 

Articolo 1

Costituzione, Sede e Delegazioni

E’ costituita una Fondazione denominata “UniCredit & Universities Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo”. In espressione sintetica essa formula “UniCredit & Universities Knight of Labor Ugo Foscolo Foundation”.

La Fondazione ha sede in Roma, in Via Alessandro Specchi n. 16.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di relazione, a livello nazionale e internazionale, e di supporto al miglior perseguimento degli scopi della Fondazione stessa.

 

Articolo 2

Scopo

La Fondazione ha lo scopo:

a) di promuovere studi e iniziative rivolti ad approfondire la conoscenza delle discipline economiche, finanziarie, giuridiche, politiche e sociali;

b) di conferire, annualmente, una o più borse di studio, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5;

c) di istituire premi per tesi di laurea o per particolari studi e ricerche in materia finanziaria, economica, giuridica, politica e sociale;

d) di proporre e sostenere iniziative nel mondo universitario.

Essa non persegue fini di lucro.

 

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei Euro e novanta centesimi).

Detto patrimonio potrà essere incrementato da eventuali lasciti e donazioni a favore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà investire il patrimonio, fino alla concorrenza di quattro quinti, in immobili che verranno parimenti intestati alla Fondazione.

 

Articolo 4

Fonti di finanziamento

Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione si avvarrà dei redditi del patrimonio, degli aiuti che a qualsiasi titolo dovessero esserle erogati da Enti o da privati, nonché da quanto altro dovesse conseguire ai sensi di legge.

 

Articolo 5

Conferimento dei premi e delle Borse di Studio

L'importo ed il numero dei premi e delle borse di studio sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei redditi del patrimonio della Fondazione stessa e delle erogazioni ricevute a tal fine.

L'importo annuale delle somme destinate ai premi ed alle borse di studio non può essere inferiore alla somma di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun premio o borsa di studio.

Ai fini del conferimento dei premi e delle borse di studio, il Consiglio stesso, ogni anno, provvederà a bandire uno o più concorsi per i giovani laureandi o laureati in Università od Istituti di Istruzione Universitaria legalmente riconosciuti, che desiderino perfezionarsi nelle discipline economiche, finanziarie, giuridiche, politiche e sociali.

I bandi di concorso per l'assegnazione delle borse di studio e l'istituzione di premi saranno diffusi a mezzo internet o con ogni altro eventuale sistema di pubblicità.

I premi e le borse di studio verranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una graduatoria di merito stilata dal Comitato Scientifico.

L'importo dei premi e delle borse non assegnati andrà ad aumentare le somme a disposizione del Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione dei premi e delle borse nell'anno successivo.

 

Articolo 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;

2. il Presidente della Fondazione;

3. il Segretario Generale;

4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 1 (uno) Presidente e da 6 (sei) membri e tutti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit Spa.

Tutti i Consiglieri nominati durano nella carica un triennio e possono essere confermati.

Se per recesso o per altra causa vengono a mancare il Presidente e/o uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit Spa provvederà alle sostituzioni.

II Consiglio ha pieni poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate e delle uscite, sia ordinarie sia straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le iniziative a cui la Fondazione darà seguito in ambito universitario e ne definisce l’impegno economico.

Per lo svolgimento di detta attività, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi delle indicazioni che gli verranno fornite dal Comitato Scientifico.

 

Articolo 8

Presidente della Fondazione

II Presidente rappresenta la Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la firma sociale e vigila sull'osservanza dello Statuto.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente, in caso di assenza od impedimento di questi.

 

Articolo 9

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone con esperienza in ambito di studi e ricerca e buona conoscenza del mondo universitario.

Il Segretario Generale resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

La carica di Segretario Generale è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio d'Amministrazione, la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

Il Segretario Generale è membro di diritto anche del Comitato Scientifico di cui al successivo articolo 11.

Il Segretario Generale provvede all’amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Egli opera sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito delle indicazioni elaborate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Segretario Generale provvede a:

-­ predisporre i programmi ed individuare gli obbiettivi da presentare al Presidente per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

-­ predisporre, su iniziativa del Presidente, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;

-­ curare l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e riferire al Consiglio stesso in merito ai provvedimenti adottati­

- suggerire al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti da prendere per perseguire gli scopi della Fondazione

-­ organizzare gli uffici e le attività della Fondazione

-­ collaborare per il miglior funzionamento del Comitato Scientifico elaborando, se necessario, un regolamento di funzionamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale può altresì essere investito di speciali deleghe ed eventualmente anche di poteri di firma in ordine alle deleghe attribuitegli.

 

Articolo 10

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i membri effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio dei Revisori vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit Spa.

I Revisori dei Conti, che durano in carica un triennio e possono essere riconfermati, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 2404 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo contabile.

 

Articolo 11

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un "Comitato Scientifico" composto da non meno di 5 (cinque) membri, di cui non meno di 3 (tre) scelti fra docenti e studiosi delle discipline che rientrano nell'interesse della Fondazione. Oltre a questi, del Comitato Scientifico fa parte il Segretario Generale della Fondazione o persona da lui delegata a cui spetta il compito di organizzare il regolare funzionamento del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno il suo Presidente che, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito da un membro da lui delegato. Il Presidente del Comitato Scientifico non potrà mai essere il Segretario Generale della Fondazione.

I componenti il Comitato Scientifico durano nella carica un biennio e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico - giusta quanto previsto dal precedente articolo 5 – provvede, con proprio insindacabile giudizio, a formare la graduatoria di merito per il conferimento dei premi e delle borse di studio che verranno all’uopo istituiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere al Comitato Scientifico un supporto nella valutazione di iniziative di carattere scientifico.

Per essere valide, le decisioni del Comitato Scientifico, che si riunirà almeno due volte l'anno su invito del proprio Presidente, debbono essere adottate con il voto concorde della maggioranza dei suoi membri in carica.

 

Articolo 12

Compensi

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'ammontare delle medaglie di presenza per i membri dei Comitato Scientifico da corrispondersi in occasione delle sue riunioni.

Il Consiglio può altresì stabilire, ove occorra, i rimborsi o i pagamenti delle spese sostenute dai membri stessi in ragione della attività svolte.

 

Articolo 13

Convocazioni

Dietro convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio consuntivo e per valutare i suggerimenti proposti dal Segretario Generale per il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio dovrà comunque essere riunito dal Presidente ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Nell'ipotesi di modifiche statutarie occorrerà la presenza effettiva di almeno 4 (quattro) dei suoi componenti.

In ogni caso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

E’ ammessa la presenza alle riunioni del Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente del Comitato Scientifico può, su invito del Presidente, partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto a cura del Segretario generale un processo verbale sottoscritto dal Presidente.

 

Articolo 14

Esercizio finanziario e approvazione del bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, presentato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dev’essere accompagnato dalla relazione del Collegio di Revisori dei Conti ed approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Articolo 15

Clausola di rinvio

Per quanto non sia espressamente contemplato dai presente Statuto si fa riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.
 

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